Oratorio "Giacinto Gaggia" Verolanuova

GREST 2007.
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Info Grest
 
-  Iscrizioni:
presso le Suore durante il mese di giugno
Versando la quota di € 60 ( € 20 a settimana)
 
-  inizio del grest 2007:
mercoledì 22 agosto 2007 ore 14

- Importante:

1 - Linee Educative

2 - Legge nazionale sui Grest

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LEGGE NAZIONALE

"Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che
svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo "

Art. 1.

1.     In conformità ai principi generali di cui al capo I della legge 8 novembre 2000, n. 328, e a quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, lo Stato riconosce e incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale, mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia.

2.     Le attività di cui al comma 1 sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi nazionalità residenti nel territorio nazionale. Esse sono volte, in particolare, a promuovere la realizzazione di programmi, azioni e interventi, finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà, alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell'emarginazione sociale e della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile, favorendo prioritariamente le attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 presenti nelle realtà più disagiate.

3.     Le regioni possono riconoscere, nell'ambito delle proprie competenze, il ruolo delle attività di oratorio e similari svolte dagli enti di cui al comma 1.

Art. 2.

1.     Sono considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari dagli enti di cui all'articolo 1, comma 1.

2.     Le minori entrate di cui al comma 1, ragguagliate per ciascun comune al corrispondente gettito ICI riscosso nell'esercizio 2002, sono rimborsate al comune dallo Stato secondo modalità da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno. I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

3.    Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 2,5 milioni di euro annui decorrere dal 2003, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 3.

1. Ai fini della realizzazione delle finalità di cui alla presente legge, lo Stato, le regioni, gli enti locali, nonché le comunità montane possono concedere in comodato, ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, beni mobili e immobili, senza oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 4.

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità di cui alla presente legge nell'ambito delle competenze previste dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, senza oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

LEGGE PER LA REGIONE LOMBARDIA

"Azioni di sostegno e valorizzazione della funzione sociale ed educativa
svolta dalle parrocchie mediante gli oratori"

Art. 1. Finalità

1.         La Regione riconosce, sulla base dei principi ispiratori che fanno riferimento alla sussidiarietà, alla cooperazione, alla partecipazione e al concorso per la costituzione di un sistema integrato a favore dell'area giovanile, la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie mediante l'oratorio, che, in stretto rapporto con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale per la promozione, l'accompagnamento ed il supporto alla crescita armonica dei minori, adolescenti e giovani, che vi accedono spontaneamente.

2.         La Regione si propone altresì di sostenere l'attività di altri soggetti che, in relazione mondo giovanile e adolescenziale, svolgano azioni di rilevanza sociale ed educativa, riconosciuta nei termini di cui all'art. 3, comma 3.

Art. 2.
Riconoscimenti

1. La Regione riconosce la titolarità delle Diocesi lombarde ad essere consultate in fase di elaborazione delle linee di programmazione regionale degli interventi nelle aree dei minori, degli adolescenti e dei giovani e a far parte di commissioni consultive ed organismi regionali afferenti alle suddette aree, mediante rappresentanti concordati tra le Diocesi stesse.

3.         La Regione riconosce altresì il ruolo delle Parrocchie quali soggetti promotori di azioni di intervento e di opportunità a favore dell'area giovanile attraverso l'attività degli oratori.

4.         La Regione concorda con la Regione Ecclesiastica Lombardia altre forme di collaborazione ritenute utili a favorire ulteriori processi di sviluppo.

Art. 3.
Azioni di sostegno

1.          Al fine dì orientare l'azione sinergica e di collaborazione a favore dell'area dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, è istituito un ambito di confronto tra la Regione Lombardia e le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa per il riconoscimento della funzione sociale ed educativa svolta dalle Parrocchie mediante gli oratori e la loro valorizzazione sul territorio lombardo.

2.          Le finalità prioritarie attengono alla promozione e al sostegno della Parrocchia che, tramite gli oratori, svolge la funzione educativa e sociale ad essa riconosciuta dal protocollo d'intesa sottoscritto tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, nonché alla valorizzazione e all'incentivazione delle azioni sperimentali messe in atto dalle Diocesi e dalle Parrocchie mediante gli oratori o i propri gruppi giovanili a favore dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia.

3.          II riconoscimento della funzione educativa e sociale potrà essere esteso ad altri enti che svolgano attività analoghe, previa sottoscrizione di specifici protocolli d'intesa analoghi a quelli intercorsi tra la Regione Lombardia e le Diocesi lombarde, secondo modalità stabilite da apposito regolamento da emanarsi da parte della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

 

 

Art. 4.
Programmazione degli interventi

 

1. La Regione stabilisce come obiettivi specifici della programmazione degli interventi:

a) il sostegno alla formazione degli operatori che agiscono nell'ambito oratoriano o per lo svolgimento delle funzioni sociali ed educative delle Parrocchie e delle Diocesi;


b)    l'incentivo a svolgere ricerche e sperimentazione di attività e metodologie d'intervento, soprattutto a carattere innovativo;

c)  il sostegno ad iniziative e a progetti interdiocesani anche rivolti al monitoraggio ed allo studio dell'esistente.

2. Le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa individuano le priorità tra i suddetti obiettivi e presentano la programmazione annuale degli interventi e dei progetti sulla base del budget regionale loro assegnato, al quale possono concorrere con risorse umane, gestionali e strutturali proprie.

3. La Regione può valutare ulteriori obiettivi specifici proposti dalle stesse Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa.

4. Gli interventi di carattere strutturale sono disciplinati dalla I.r. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull'eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazione), dalla I.r. 9 maggio 1992, n. 20 (Norme per la realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi religiosi) e dalla I.r. 14 dicembre 1991, n. 33 (Modifiche ed integrazioni della I.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modificazioni. Istituzione del fondo ricostituzione infrastrutture sociali in Lombardia . (FRISL)).

Art. 5.
Modalità di finanziamento

1. La Regione sostiene le attività destinate al perseguimento delle finalità di cui all'art. 3, comma 2, e determina annualmente:

a) il finanziamento da erogare alla Regione Ecclesiastica Lombardia; tale contributo sarà ripartito tra le Diocesi firmatarie del protocollo d'intesa secondo il seguente criterio, tenuto conto del territorio diocesano che interessa la Lombardia:

al) il 30% sulla base della popolazione;

a2)            il 40% sul numero delle parrocchie;

a3)            il restante 30% sarà utilizzato dalla Regione Ecclesiastica Lombardia o da altro ente indicato dalla stessa per attività ed iniziative interdiocesane;

b) il finanziamento da erogare agli altri enti che abbiano sottoscritto protocolli d'intesa, ripartito in applicazione dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'art. 3, comma 3.

5. La Regione Ecclesiastica Lombardia, a nome delle Diocesi destinatarie del finanziamento, presenta alla Regione una relazione annuale di rendicontazione unitaria della spesa, dell'utilizzo del finanziamento regionale e di valutazione delle attività.

Art. 6.
Norma finanziaria

1.       Per il sostegno finanziario alle attività di cui all'articolo 5, è autorizzata per l'anno 2001 la spesa di L.500.000.000 (258.228,45 EURO).

2.       A decorrere dall'anno 2002, i contributi di cui al comma 1 sono determinati con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e successive modifiche e integrazioni.

3.       All'onere complessivo di L. 500.000.000 (258.228,45 EURO), previsto dal comma 1, si farà fronte mediante riduzione per pari importo dell'UPB 5.0.4.0.2.248 "Fondo speciale per spese correnti" del bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente, per l'anno 2001 (voce 3.6.7.1.2.100.9191).

4.       In relazione a quanto disposto dal presente articolo allo stato di previsione delle spese del bilancio 2001 e bilancio pluriennale 2001-2003 a legislazione vigente sono apportate, per l'anno 2001, le seguenti variazioni:

Stato di previsione delle spese

Alla funzione obiettivo 3.6.7 "Iniziative di socializzazione e protagonismo di minori e adolescenti", spesa corrente, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell'UPB 3.6.7.1.2.100 "Sviluppo delle iniziative di socializzazione, protagonismo e di tutela dei minori in collaborazione con gli organismi europei, gli enti locali e il privato sociale" è incrementata di L. 500.000.000 (258.228,45 EURO).

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